La Regione
Toscana ha istituito la Festa della Toscana con
la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 per ricordare l'abolizione
della pena di morte, per la prima volta al mondo, avvenuta il 30 novembre del
1786 (il documento è riportato sotto con alcuni omissis) ad opera del Granduca
di Toscana, e per ribadire il proprio impegno per la promozione dei diritti
umani, della pace e della giustizia, elementi costitutivi dell'identità della
Toscana. La Festa è celebrata con
numerose iniziative che il
Consiglio regionale, le Province e i Comuni, le associazioni e le istituzioni
del territorio hanno organizzato e che coinvolgono ogni località della regione
tra novembre e dicembre. A Borgo San Lorenzo significativa presenza del Liceo
Giotto Ulivi mentore d'onore nell'allestimento dello spettacolo "Tra
l'odore della gente" dedicato al volontariato di qualità.
PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D’UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D’AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA
Fino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l’esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell’Impero Romano, o nelle turbolenze dell’Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con Istruzioni, ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali, finché non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell’esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione.
Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo
finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più
esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei
Processi, e la prontezza, e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di
accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e
resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di
non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la
quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il
fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto l’uso
della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la
massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità
nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti
impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in
tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei
respettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra
Suprema Autorità quanto appresso.
(…omissis…)
LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella
passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi,
ed avendo considerato che l’oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al
privato, ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della
Società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza
nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di
commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella
punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente è
diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male
possibile al Reo; che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che
con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un
esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in
compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la
possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile, e corretto;
avendo altresì considerato, che una ben diversa Legislazione potesse più
convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e
specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella determinazione di abolire
come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro
qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e convinto di
qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le
quali tutte Vogliamo in questa parte cessate, ed abolite.
(…omissis…)
Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo che sia data piena Esecuzione in tutto il nostro Gran-Ducato, non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in contrario.
Dato in Pisa li 30.
Novembre 1786.
PIETRO LEOPOLDO.
CARLO BONSI.