Borgo San Lorenzo 22 Marzo 2021

Per opportuna conoscenza, si riporta la nota in oggetto:

"Il DPCM 2 Marzo 2021, sia al Capo IV - Misure di contenimento del contagio che si
applicano in Zona arancione (Art. 35 comma 1), sia al Capo V - Misure di contenimento del
contagio che si applicano in Zona rossa (Art. 40 comma 2), così statuisce:
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Ne consegue che sono sempre consentiti gli spostamenti per la frequenza della
didattica in presenza:
- sia essa consentita in quanto la scuola si trovi in un territorio non soggetto a
restrizioni (zona arancione);
- sia essa consentita limitatamente alle fattispecie previste dall’art. 43 del DPCM
(necessità dell’uso dei laboratori, inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo le vigenti disposizioni, come recentemente richiamato anche nella nota MI
prot. 662 del 12/03/2021), pur essendo la scuola in un territorio soggetto a restrizioni (zona
“arancione rafforzato” o rossa).
Pertanto, a titolo esemplificativo, uno studente residente in zona rossa potrà
frequentare la didattica in presenza (nella misura in cui la stessa è consentita) qualora la
sua scuola/plesso si trovi in zona arancione.
Parimenti, uno studente residente in zona di qualsiasi colore, qualora rientri nelle
previsioni del citato art. 43, potrà frequentare la didattica in presenza (nella misura in cui
la stessa è consentita), pur trovandosi la sua scuola/plesso in una zona “arancione
rafforzato” o rossa.
La presente comunicazione è stata condivisa nella seduta del 19/03/2021 dal
Comitato emergenza prevenzione scolastica istituito dal Presidente della Giunta regionale
della Toscana con Ordinanza n. 9 del 5 Marzo 2021."